di Gerardo Mazziotti
Giovedì 23 ottobre Papa Francesco ha pronunciato un sorprendente discorso “giuridico”, che ha suscitato molti apprezzamenti e molte critiche
Ha detto, tra l’altro. “Un civile sistema giudiziario deve promuovere una giustizia rispettosa della dignità e dei diritti della persona umana, senza alcuna discriminazione (…) La carcerazione preventiva è una forma di pena occulta che va al di là di una patina di legalità e va perciò riformata nel senso che la custodia cautelare deve essere l’estrema ratio e non l’anticipazione della pena (…) L’ergastolo è una pena di morte nascosta e va abolito (…) La reclusione nelle carceri di massima sicurezza è una forma di condanna a morte perché il condannato sviluppa sofferenze fisiche e psicologiche come la depressione, la paranoia, l’ansietà e la tendenza al suicidio, e va rivista ”.
E’ stato pronunciato questo discorso nel momento in cui a Palermo si celebra un processo sulla così detta “trattativa Stato-mafia” e pochi giorni prima della deposizione del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Quirinale. L’uno e l’altra per accertare se effettivamente al centro della presunta “trattativa” c’era la richiesta di alleggerire la durezza dell’articolo 41 bis nei confronti dei mafiosi.
Al di là dell’esito del processo e della deposizione del Presidente penso che l’opinione pubblica abbia il diritto di capire di cosa si tratta. Specialmente dopo gli articoli dei tanti “giuristi” e dopo i tanti talkshow televisivi, che non hanno rinunciato alla cattiva abitudine di celebrare processi paralleli. E’ bene chiarire che l’articolo 41bis, introdotto nella legge sull’ordinamento penitenziario, riguardava inizialmente soltanto le situazioni di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza interna alle carceri italiane. E aveva carattere provvisorio.
Ma dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, dove persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta, fu introdotto, con la legge 7 agosto 1992 numero 356, un secondo comma. Il quale consente al Ministro della Giustizia di sospendere, per gravi motivi di sicurezza, il trattamento nei confronti dei detenuti facenti parte dell’organizzazione mafiosa. E si applica a singoli detenuti allo scopo di ostacolare le comunicazioni con le organizzazioni criminali operanti all’esterno e i contatti tra appartenenti alla stessa organizzazione all’interno del carcere nell’intento di evitare il verificarsi di delitti e di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico anche fuori dalle carceri. Tra le misure di sicurezza previste dal secondo comma ci sono le restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui, la limitazione della permanenza all’aperto (cosiddetta ora d’aria) e la censura della corrispondenza.
Nel 1995 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) ha visitato le carceri italiane per verificare le condizioni di detenzione dei soggetti sottoposti al regime dell’ articolo 41-bis. Secondo i componenti la delegazione questo regime detentivo è il più duro tra tutti quelli presi in considerazione durante la visita ispettiva. Gli ispettori europei ritengono “inumani e degradanti questi trattamenti perché i detenuti, privati di tutti i programmi di attività lavorativa volti al loro ravvedimento e al loro recupero, si trovano tagliati fuori dal mondo esterno; la durata prolungata delle restrizioni provocava effetti dannosi che si traducono in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili ”. Un giudizio che coincide con quello del Papa. Rebus sic stantibus viene da chiedersi se non si debba ricercare e inverare un altro sistema di carcerazione in grado di impedire ai mafiosi ( e ai terroristi) di continuare a delinquere e di garantire la sicurezza pubblica nelle carceri e nel Paese









